argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 ottobre 2018, n. 2659, depositata il 30 gennaio 2019, si è pronunciata in tema di responsabilità dell’amministratore in caso di violazione, da parte di quest’ultimo, del divieto di intraprendere nuove azioni ex art. 2486 c.c. a fronte dello scioglimento della società, intervenuto a causa dell’integrale perdita del capitale sociale ai sensi dell’art. 2447 c.c. In particolare, la Suprema Corte ha affermato come il danno attribuibile all’amministratore per il compimento di nuove operazioni non possa essere quantificato nella differenza tra l’attivo e il passivo accertato in sede fallimentare, essendo quest’ultimo in parte riconducibile a perdite pregresse che avevano già eroso il capitale sociale e, quindi, non automaticamente ascrivibile – nella sua interezza – alle nuove operazioni intraprese. Per contro, la violazione del divieto di cui all’art. 2486 c.c. può essere fatta valere nei confronti dell’amministratore solo nel caso in cui essa si sia tradotta in un danno effettivamente causato ai creditori e alla società.