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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 febbraio 2020, n. 4260, ha affermato che, per le società in nome collettivo, la valutazione della quota del socio d’opera uscente, anche nel caso in cui sia da effettuarsi con metodo equitativo, deve tenere conto della situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento del rapporto sociale; inoltre, l’onere di provare il valore della quota del socio che fuoriesce dalla società grava sugli amministratori, in quanto questi ultimi sono gli unici soggetti in grado di dimostrare, mediante le scritture contabili della società, l’effettiva situazione patrimoniale nel momento in cui si è verificato lo scioglimento. Al proposito l’art. 2263 c.c. prevede un criterio equitativo nella ripartizione al socio d’opera degli utili e delle perdite conseguite: tale criterio deve essere applicato anche nella determinazione del valore della quota da liquidare nel caso di uscita dalla società. La Suprema Corte afferma che, nel caso in cui manchi una tale determinazione convenzionale, il valore della quota spettante al socio deve essere fissata dal giudice secondo equità, assumendo a riferimento la situazione patrimoniale della società nel momento in cui si è verificato lo scioglimento di tale rapporto sociale.