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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 27 gennaio 2020, n. 1722, ha ritenuto che la cessione di azienda effettuata dagli amministratori, in assenza di delibera assembleare ex art. 2479, comma 5, c.c., rende nullo l’atto di trasferimento. La norma citata richiede il pronunciamento dei soci per le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; l’art. 2479, comma 5, c.c. pone, quindi, un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza degli amministratori, riservando tale competenza funzionale alle decisioni dei soci. Ne consegue che «il difetto del potere rappresentativo rende invalido l’atto di cessione ed è opponibile ai terzi indipendentemente da qualsiasi indagine sull’elemento soggettivo».