argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
Articoli Correlati: s.a.s. - amministratore provvisorio - accomandante
Il Tribunale di Roma, con Decreto del 13 febbraio 2020, n. 964, ha ritenuto possibile la nomina del socio accomandante alla carica di amministratore provvisorio di società in accomandita semplice. Nel caso di specie, il notaio richiedeva l’iscrizione, nel registro delle imprese, della nomina del socio accomandante alla carica di amministratore provvisorio della s.a.s., stante il decesso dell’accomandatario, unico socio amministratore. Il Registro delle imprese dubitava della legittimità della suddetta iscrizione evidenziando, in particolare, che il socio accomandante non può assumere la carica di amministratore provvisorio, stante l’incompatibilità della qualifica di socio accomandante con gli adempimenti gestori che la carica di amministratore provvisorio impone. Il Tribunale di Roma ha evidenziato che la nomina ad amministratore provvisorio dell’accomandante «si rende possibile in ragione della doppia limitazione che la legge pone all’amministratore provvisorio medesimo: limitazione temporale, in primo luogo, essendo la sua attività destinata a concludersi in un periodo predefinito entro l’orizzonte del semestre e limitazione dei poteri, sotto
altro profilo, essendo l’amministrazione provvisoria destinata ad avere ad oggetto esclusivamente l’ordinaria amministrazione della società».