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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 3 dicembre 2019, n. 11105, ha affrontato il tema della responsabilità dei soci, nei confronti dei creditori sociali, per sottocapitalizzazione della società o per inadeguatezza delle risorse patrimoniali destinate all’attività dalla stessa condotta. Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il socio della s.r.l.s. non possa essere chiamato a rispondere, ex artt. 2043 e 2476, comma 7, c.c., per i danni arrecati ai terzi in ragione della “manifesta sottocapitalizzazione della società”, in quanto, altrimenti, si avrebbe un mancato riconoscimento del beneficio della responsabilità limitata ai soci della s.r.l. semplificata, almeno fino a quando la stessa non abbia adeguate risorse patrimoniali. Ciò significherebbe – sulla base di quanto previsto dall’art. 2363, comma 5, c.c. – che i soci finirebbero per rispondere per le obbligazioni assunte dalla società fino al momento in cui non risultino accantonate risorse patrimoniali pari ad almeno euro 10.000,00. Inoltre, il Tribunale di Milano ha affermato che l’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale, di cui all’art. 2394 c.c., che incombe anche sugli amministratori di s.r.l. semplificate, deve essere coniugato con i rischi che connotano l’avvio di una nuova attività imprenditoriale e che, alla luce del riformulato art. 2086 c.c., vi è il dovere, per gli imprenditori e per gli amministratori di tutte le società di capitali, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alla dimensione dell’impresa al fine di monitorare e rilevare precocemente eventuali situazioni di crisi.