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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 gennaio 2020, n. 742, ha stabilito che assume la qualifica di consumatore il terzo garante che abbia stipulato una fideiussione per finalità estranee all’attività professionale svolta. Nel caso de quo, una banca proponeva decreto ingiuntivo nei confronti di un terzo soggetto poiché fideiussore di una ditta individuale, in ragione di un mutuo chirografario e di uno scoperto di conto. Il Tribunale concedeva il decreto ingiuntivo che veniva opposto da controparte; il giudice dell’opposizione accoglieva le eccezioni proposte e, avverso tale provvedimento, la banca ricorreva per Cassazione. Il ricorso si inserisce in un contesto giurisprudenziale che sembrava – almeno sotto il profilo della legittimità – consolidato, e nel quale al fideiussore veniva assegnata la qualifica di professionista assunta sostanzialmente per attrazione di quella rivestita dal debitore principale. Il principio in questione era stato stabilito, precedentemente all’adozione del Codice del Consumo, nella Sentenza n. 314/2001, e successivamente dalle Sentenze n. 25212/2011, n. 16827/2016 e n. 24486/2016. Tale impostazione ha subito un duro colpo dall’intervento della Corte di Giustizia UE nelle Sentenze del 9 novembre 2015 causa C-74/15 e 14 settembre 2016 causa C-534/15): la medesima, infatti, ha affermato come la natura accessoria della prestazione richiesta al terzo nei contratti di fideiussione valga a qualificare il soggetto come un consumatore a condizione che esso operi fuori da rapporti organici e funzionali con il professionista il cui debito viene garantito. La Suprema Corte allineandosi all’orientamento della Corte di Giustizia UE afferma che «[…] Connotante la struttura disciplinare dell’impegno e dell’obbligazione assunti dal fideiussore, l’accessorietà non può non rimanere confinata entro tale ristretto ambito; di certo, non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell’attività - professionale o meno - di uno dei contraenti; tanto meno, l’accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)».