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La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 17 gennaio 2020, n. 896 ha stabilito che l’esistenza di una società di fatto può essere dedotta da comportamenti indicanti la sussistenza di una struttura sovraindividuale di tipo societario. Non rileva, infatti, l’esistenza di un contratto di società, il quale ha valenza nei rapporti interni, ma l’esteriorizzazione del vincolo societario. Nel caso de quo, l’Agenzia delle Entrate, su segnalazione della guardia di finanza, emetteva quattro avvisi di accertamento nei confronti di una società di fatto che, attraverso l’interposizione fittizia di un’articolata struttura di imprese e cooperative, aveva quale fine l’omesso pagamento di imposte dirette e indirette. La Suprema Corte ha osservato come «in tema di prova dell’esistenza di una società di fatto […] nei rapporti esterni, che vengono in rilievo nella presente fattispecie […] l’esistenza del vincolo sociale può desumersi dalla sua mera esteriorizzazione. In particolare, in tema di imposte sui redditi, ai fini dell’individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specifica attività economica, l’esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa […] (cfr. Cass., Sez. 5, 1127 del 20/01/2006, Cass.27088 del 13/11/2008)». La Corte di Cassazione ha richiamato, inoltre, la Sentenza n. 8981/2016 secondo cui «la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare […] non impedisce al giudice del merito l’accertamento “aliunde”, mediante ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento, […] all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività […] peraltro, è sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell’art. 2297 c.c., l’esteriorizzazione del vincolo sociale […]».