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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 febbraio 2020, n. 2020, ha stabilito che risulta violato il patto di non concorrenza nel caso in cui sia stato acquistato un altro immobile per il conseguimento del medesimo oggetto sociale. La Suprema Corte ha sottolineato come integrino atti di concorrenza sleale non solo quelli iniziali di gestione di un’attività concorrente, ma anche la costituzione di una società avente il medesimo oggetto sociale o un soggetto interferente. Nel caso de quo, la Corte di Appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta da un soggetto avverso un’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. per violazione del patto di non concorrenza, asserendo che «il ricorrente non poteva contestare che la stipula di un contratto di locazione di un immobile destinato a esercizio commerciale rientrasse tra gli atti di gestione idonei a integrare un effettivo esercizio di un’attività in concorrenza, non potendo avere la locazione di un immobile destinato a esercizio commerciale altra finalità se non la prospettiva della produzione e/o scambio di beni e servizi, e costituisce quindi un atto idoneo a consentire alla società di conseguire il proprio oggetto sociale che nel caso di specie, tuttavia, era identico a quello della società concorrente». La Corte di Cassazione ha confermato quanto stabilito in appello.