argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 giugno 2019, n. 1282, depositata in data 22 gennaio 2020, ha ribadito il principio già formulato con la precedente pronuncia n. 775 del 2019, ovvero che – nel regime previgente al d.lgs. n. 147/2015 – le perdite su crediti sono deducibili solo in relazione all’esercizio in cui è stata aperta la procedura concorsuale, che corrisponde al momento nel quale si concretizza l’inesigibilità dei crediti medesimi. La Suprema Corte chiarisce che, in caso contrario, lasciare all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per la deduzione, snaturerebbe il principio di competenza, criterio inderogabile ed oggettivo per la determinazione del reddito d’impresa.