argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 gennaio 2020, n. 2990, depositata in data 7 febbraio 2020, ha chiarito che la decisione in merito alla domanda di risoluzione di un contratto, seppur promossa prima della declaratoria di fallimento, spetta al giudice delegato in sede di ammissione al passivo. La Suprema Corte ha rammentato la competenza funzionale del giudice fallimentare, estesa a tutte le controversie che comportano una pretesa del creditore nei confronti della massa; non è pertanto ammissibile, come nella richiesta formulata nel caso in esame dal creditore di una società fallita, l’ammissione al passivo con riserva, condizionata all’esito del giudizio promosso in precedenza volto a far dichiarare risolto per inadempimento il contratto di fornitura.