argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 settembre 2019, n. 4329, depositata in data 20 febbraio 2020, ha chiarito che se un imprenditore volontariamente cessa l’attività d’impresa, con la cancellazione dal registro delle imprese, non può poi proporre domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. La Suprema Corte ha rammentato che la disciplina fallimentare è differente per la specifica finalità perseguita: entro l’anno può essere dichiarato il fallimento, ma questo ha finalità liquidatorie; al contrario, il concordato preventivo ha quale presupposto la risoluzione della crisi dell’impresa, che non può essere perseguita in seguito alla cessazione volontaria dell’attività d’impresa.