argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 dicembre 2019, n. 4343, depositata in data 20 febbraio 2020, ha affermato che ove siano pendenti dinnanzi al medesimo ufficio giudiziario una domanda di concordato preventivo e un procedimento prefallimentare, è opportuno riunire le procedure ai sensi dell’art. 273 c.p.c. La riunione, anche d’ufficio, consente di gestire i fascicoli in modo coordinato ed ottimizzare la scelta, poiché è preferibile la soluzione negoziale della crisi; per perseguire tale finalità è onere del debitore proporre la domanda di concordato presso il medesimo ufficio giudiziario in cui è pendente l’istanza di fallimento, anche se non lo ritiene competente.