argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 novembre 2018, n. 4245, depositata il 13 febbraio 2019, ha stabilito che, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.f., non è necessario che i bilanci prodotti siano stati depositati presso il Registro delle Imprese. Il mancato deposito – afferma la Suprema Corte – potrà, al più, rilevare, in base al caso concreto, come eventuale indizio di una non particolare attendibilità dei bilanci presentati.