Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - Prededuzione riconosciuta per la consecuzione fra l’accordo di ristrutturazione, il concordato con riserva e il fallimento.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Milano, con Decreto del 21 novembre 2019, ha precisato che l’amministratore della società fallita può legittimamente proporre opposizione avverso il mancato riconoscimento – in sede di accertamento del passivo – alla prededuzione per l’attività prestata successivamente all’omologa dell’accordo di ristrutturazione. Il decreto chiarisce che l’attività in oggetto è sorta in pendenza della procedura ex art. 182-bis l.f. e non può essere posto in dubbio che vi è stata consecuzione con le successive procedure di concordato e di fallimento, dato che la situazione di insolvenza è la medesima.