argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Istanza di Interpello n. 18, pubblicata in data 30 gennaio 2020, ha specificato che l’eventuale credito d’imposta residuo derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) – previa compensazione orizzontale ex art. 17 d.lgs. 241/97 e cessione infragruppo ex art. 43-ter DPR 602/73 – può essere ceduto a soggetti terzi anche nel caso in cui la cedente sia assoggettata ad una procedura concorsuale. Infatti, non avendo il legislatore previsto un espresso divieto, gli organi della procedura possono cedere tale credito attraverso un’apposita procedura competitiva di vendita ex art. 107 e ss. l.f., fissando quale prezzo base il relativo valore nominale.