Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - L’art. 116 d.lgs. 14/2019 e le operazioni straordinarie strumentali all’attuazione del piano concordatario: l’interpretazione del Consiglio del Notariato

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: concordato preventivo - operazioni straordinarie - opposizione

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 32-2020/I, ha cercato di fornire la propria interpretazione all’art. 116 d.lgs. 14/2019 relativo alle operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione poste in essere in pendenza di procedura di concordato preventivo. Secondo tale Studio – e peraltro in linea con la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Roma n. 2043/2019 – il legislatore, concedendo ai creditori la possibilità di contestare le predette operazioni esclusivamente attraverso il procedimento di opposizione all’omologa del concordato, avrebbe di fatto eliminato la possibilità di presentare l’opposizione prevista dall’art. 2503 c.c. e dall’art. 2509-novies c.c. Tuttavia, alla luce di questo ragionamento, verrebbero escluse tutte le operazioni compiute prima dell’omologazione del concordato. Inoltre, sempre dallo stesso Studio, esaminando singolarmente l’operazione di trasformazione, emerge che già l’operazione così come prevista dal codice civile era attuabile nell’ambito delle procedure concorsuali e che la conservazione delle garanzie patrimoniali anteriori all’operazione stessa, ai sensi dell’art. 2500-quinquies c.c., escludeva la possibilità di effetti pregiudizievoli, ad eccezione che nella trasformazione eterogenea ove è però previsto il diritto di opposizione: pertanto, secondo il CNN, il legislatore, nell’art. 116 d.lgs. 14/2019, si riferisce esclusivamente alla trasformazione eterogenea e non anche a quella omogenea.