argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 25 settembre 2019, n. 1414, depositata il 22 gennaio 2020, ha confermato che – in tema di revocabilità e così come esplicitato dall’art. 2901, comma 3 c.c. – adempiere ad un debito scaduto, verificatisi gli effetti della mora, è un atto dovuto e, pertanto, non è revocabile. Al contrario, è soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 e 2902 c.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la garanzia reale di ipoteca costituita a favore di un debito già scaduto, poiché in questo caso non si tratta di un atto dovuto o di un atto giuridico in senso stretto, bensì di una libera scelta del debitore tale da modificare il suo patrimonio, e di conseguenza idoneo a violare la par condicio creditorum.