argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 novembre 2019, n. 3022, depositata il 10 febbraio 2020, ha chiarito che – fermo restando il venir meno degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di revoca – anche nelle procedure fallimentari si applica la disciplina generale sulle impugnazioni. Pertanto, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., la mancata riassunzione del giudizio di rigetto del reclamo in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte comporta l’estinzione dell’intero processo con conseguente perdita di efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento. Infatti, oggetto del procedimento di reclamo non è solamente la sentenza di fallimento, bensì tutti i presupposti che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento da parte del competente tribunale.