argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 novembre 2019, n. 3872, depositata il 17 febbraio 2020, ha chiarito un principio di diritto, affermando che i crediti sorti in pendenza di procedura (cd. crediti sopravvenienti) non devono rispettare i limiti temporali previsti dall’art. 101, comma 1 e 4, l.f., oltre i quali l’ultra tardività della domanda di insinuazione deve essere giustificata e deve dipendere da cause non imputabili all’istante stesso. Per contro, la Suprema Corte ha individuato – quale termine per la trasmissione dell’istanza di insinuazione – quello di un anno, a far data dal momento in cui si sono verificati i relativi presupposti e non dalla data di esecutività dello stato passivo. La scelta di non applicare semplicemente le scadenze di cui all’art. 101, comma 4, l.f. deriva dal fatto che i crediti sopravvenienti potrebbero sorgere in qualunque momento nella procedura, anche oltre i predetti termini.