argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 novembre 2019, n. 4212, depositata il 19 febbraio 2020, ha confermato che la legittimazione ad esperire l’azione revocatoria nell’ambito del fallimento discende dalla semplice ragione del credito; non è necessario che il credito sia liquido ed esigibile o che ne sia verificata la sua certezza. La Suprema Corte afferma che nell’ambito del procedimento il giudice deve valutare esclusivamente l’assenza di pretestuosità, accogliendo l’azione revocatoria basata su un credito probabile ed eventuale, anche non preventivamente accertato in sede giudiziale.