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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 2 ottobre 2019, n. 2077, depositata il 30 gennaio 2020, ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale si configura quale atto a titolo gratuito e che, pertanto, è privo di effetti nei confronti dei creditori ai sensi dell’art. 64 l.f. Infatti, sottolinea la Suprema Corte, la costituzione del fondo non rappresenta un dovere giuridico al quale si è obbligati ad adempiere, dal momento che non è un obbligo di legge; pertanto, ben può essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 64 l.f., l’atto notarile con il quale è stata disposta la costituzione del fondo. Unica possibilità per sottrarsi alla dichiarazione di inefficacia è che il costituente dimostri l’esistenza di una situazione «tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione».