argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 novembre 2019, n. 3024, depositata il 10 febbraio 2020, è stata chiamata ad esprimersi in ordine all’ammissione al passivo fallimentare di un mutuo ordinario che è stato oggetto di conversione in mutuo ipotecario nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento della società alla quale era stato concesso. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la conversione di un mutuo ordinario in mutuo fondiario costituisce un’operazione fraudolenta ed è pertanto oggetto alla revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 1, l.f. La Corte di Cassazione ha infatti richiamato quanto previsto dall’art. 38, comma 1, T.U.B. secondo il quale l’ipoteca è concessa a garanzia del mutuo: la concessione della garanzia deve essere contestuale all’erogazione del mutuo e non successiva. Di conseguenza, il mutuo che nasce come ordinario non può diventare in seguito fondiario, con conseguente ammissione al passivo fallimentare tra i crediti chirografari.