argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 dicembre 2019, n. 3878, depositata il 17 febbraio 2020, ha affermato che il pagamento – effettuato dall’imprenditore successivamente fallito – in ottemperanza ad un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e da questi opposto, può essere alternativamente oggetto di revocatoria fallimentare ovvero di ripetizione se il pagamento risulti non dovuto. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il curatore non ha il diritto di ripetere dal creditore la somma da questi incassata dal debitore ingiunto in presenza di un difetto di obbligazione. Per contro, ove vi siano i presupposti, il pagamento può essere oggetto di revocatoria fallimentare.