argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 gennaio 2020, n. 4737, depositata il 21 febbraio 2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla assoggettabilità, o meno, della società scissa alla procedura di fallimento, affermando che – a tal proposito – il fallimento ben può essere dichiarato nei confronti della stessa. Nel caso di specie, la questione riguardava una società sottoposta ad operazione di scissione totale in favore di due società beneficiarie, la quale era stata successivamente dichiarata fallita ed avverso la cui dichiarazione di fallimento era stato proposto reclamo ex art. 18 l.f. Nel caso de quo, la Suprema Corte ha affermato che le operazioni di riorganizzazione societaria – tra le quali rientra anche la scissione – non sono causa di sottrazione della società al fallimento. Tanto più che la responsabilità delle società beneficiarie per le obbligazioni della scissa, come previsto dagli art. 2506-bis, comma 3, e 2506-quater, non ha la conseguenza di liberare quest’ultima da responsabilità. La Suprema Corte precisa altresì che non può nemmeno considerarsi quale ostacolo alla dichiarazione di fallimento la mancata opposizione dei creditori all’operazione di scissione in quanto tale facoltà è solamente considerata un rimedio “aggiuntivo” e non “sostitutivo”.