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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 novembre 2019, n. 4175, depositata il 19 febbraio 2020, ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale può essere revocata ai sensi dell’art. 2901 c.c. Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi in ordine alla assoggettabilità, o meno, della costituzione del fondo patrimoniale all’azione revocatoria ordinaria, qualora tale fondo sia stato costituito da due soggetti al fine di sottrarre i propri beni al fallimento di una società di cui erano garanti, amministrata dal figlio. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha anzitutto ribadito la natura di atto a titolo gratuito del fondo patrimoniale – dunque di per sé assoggettabile all’azione revocatoria fallimentare ex art. 64 l.f. – evidenziando come nel caso de quo l’elemento necessario per esperire l’azione revocatoria – ossia l’eventus damni – fosse il pregiudizio che i soggetti coinvolti intendevano arrecare ai creditori sottraendo alla massa i beni destinati al fondo. La Suprema Corte ha chiarito che il rapporto di parentela è da considerarsi una presunzione della consapevolezza dei fideiussori di voler ledere le ragioni dei creditori qualora sia caratterizzata, come nel caso in esame, dalla coabitazione, da parentela stretta e non risultino altri motivi oggettivi idonei a giustificare la disposizione patrimoniale.