argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Appello Roma, con Sentenza del 14 gennaio 2020, n. 212, è stata chiamata a fornire chiarimenti in ordine alla revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, comma 2, l.f. ed in particolare in merito alle prove che la curatela deve addurre al fine di ottenere la restituzione di pagamenti effettuati nei sei mesi antecedenti l’apertura della procedura concorsuale. Nel caso di specie, una società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria effettuava, ante apertura della procedura concorsuale, taluni pagamenti in favore di una società di consulenza: come previsto dall’art. 67, comma 2, l.f. – al fine di rendere inefficaci tali pagamenti – il commissario presentava, quali prove a supporto della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della società di consulenza, i numerosi articoli di giornale che erano stati pubblicati circa le difficoltà finanziarie della società e l’assoggettamento della stessa alla procedura concorsuale. A tal proposito, la Corte territoriale ha confermato quanto deciso dal Tribunale in primo grado, secondo cui le notizie giornalistiche generalmente non possono essere considerate quali prove in quanto prive di ufficialità e quindi non idonee a provare la scientia decoctionis.