argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 3 dicembre 2019, n. 2336, depositata il 3 febbraio 2020, in tema di competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di cui all’art. 9 l.f., ha chiarito che la presunzione juris tantum – secondo cui la sede principale dell’impresa, ovvero il luogo dove viene effettivamente svolta l’attività direttiva e amministrativa, coincide con la sede legale – non opera nel caso in cui la sede legale sia stata trasferita nell’anno anteriore alla presentazione della richiesta di fallimento. Trova, in tal caso, applicazione il disposto di cui al comma 2, dell’art. 9 l.f., indipendentemente dall’accertamento dell’effettività della nuova sede o dello scopo concretamente perseguito, con il trasferimento, dall’imprenditore, ossia indipendentemente dall’assenza di volontà di trarre in inganno i creditori o di ritardare la dichiarazione di insolvenza.