argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: concordato in continuità diretta - art, 186 bis, comma 2, lett. c) l.f. - soddisfazione dei creditori ipotecari -
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 dicembre 2019, n. 2422, depositata il 4 febbraio 2020, ha affermato che è da ritenersi inammissibile la proposta di concordato preventivo in continuità diretta, che preveda la liquidazione dei beni immobili e l’utilizzo del prezzo incassato come unica fonte di autofinanziamento dell’attività d’impresa. Il disallineamento temporale che si realizzerebbe tra il realizzo degli immobili gravati da ipoteca e il pagamento dei relativi creditori ipotecari – argomenta la Suprema Corte – è incompatibile con la logica dei privilegi e non sarebbe, in ogni caso, superabile dall’attribuzione agli stessi creditori del diritto di voto.