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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 novembre 2019, n. 3443, depositata il 12 febbraio 2020, ha affermato che deve ritenersi valida la notifica regolarmente effettuata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – rimasto attivo – della società cancellata dal Registro delle Imprese da meno di un anno. La Suprema Corte ha, pertanto, ribadito il principio di legittimità secondo cui la notifica ex art. 15, comma 3, l.f. alla società cancellata da meno di un anno può essere validamente effettuata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato al Registro delle Imprese. Del resto – argomenta la Corte di Cassazione – la possibilità, prevista dell’art. 10 l.f., di dichiarare il fallimento di una società entro un anno dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese implica necessariamente che il procedimento prefallimentare si svolga nei confronti della stessa secondo una fictio iuris, che prevede come esistente, ai soli fini del procedimento, un soggetto giuridico già estinto. È onere dell’imprenditore dimostrare di non essere venuto a conoscenza della notifica – e, pertanto, del procedimento prefallimentare – per fatto a lui non imputabile.