<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - Valida la notifica ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.f. alla PEC della società cancellata dal Registro delle Imprese

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: notifica ex art. 15 comma 3 l.f. - società cancellata - indirizzo pec attivo

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 novembre 2019, n. 3443, depositata il 12 febbraio 2020, ha affermato che deve ritenersi valida la notifica regolarmente effettuata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – rimasto attivo – della società cancellata dal Registro delle Imprese da meno di un anno. La Suprema Corte ha, pertanto, ribadito il principio di legittimità secondo cui la notifica ex art. 15, comma 3, l.f. alla società cancellata da meno di un anno può essere validamente effettuata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato al Registro delle Imprese. Del resto – argomenta la Corte di Cassazione – la possibilità, prevista dell’art. 10 l.f., di dichiarare il fallimento di una società entro un anno dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese implica necessariamente che il procedimento prefallimentare si svolga nei confronti della stessa secondo una fictio iuris, che prevede come esistente, ai soli fini del procedimento, un soggetto giuridico già estinto. È onere dell’imprenditore dimostrare di non essere venuto a conoscenza della notifica – e, pertanto, del procedimento prefallimentare – per fatto a lui non imputabile.