argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 34, pubblicata il 7 febbraio 2020, ha chiarito che, nell’ambito di un concordato fallimentare omologato e in presenza di un terzo assuntore, il soggetto legittimato ad espletare gli adempimenti fiscali connessi alla chiusura della procedura resta il curatore. Il credito IVA maturato in pendenza di procedura da erogare all’assuntore – il quale subentra a titolo particolare nelle posizioni debitorie della società fallita e ne acquista le attività – dovrà essere richiesto a rimborso dal curatore nella dichiarazione IVA finale e l’assuntore non potrà cedere il credito IVA ricevuto. A norma dell’art. 43-bis del D.P.R. 602/1973, applicabile anche ai crediti IVA, è – infatti – fatto divieto al cessionario di cedere il credito oggetto di cessione che, nel caso di specie, si è perfezionata nell’ambito della procedura concorsuale, con il mutamento del soggetto titolare del credito IVA.