<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - Nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza, fino all’udienza in cui il giudice provvede sulla medesima istanza

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 gennaio 2020, n. 411, si è allineata all consolidato orientamento secondo cui nella determinazione delle somme dovute in sede di conversione del pignoramento il giudice dell’esecuzione deve tener conto anche dei creditori intervenuti fino alla udienza in cui viene disposta la conversione. Infatti tale orientamento è in linea con il principio della par condicio creditorum, a fronte del quale tutti i creditori hanno pari diritto di soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione dei rispettivi crediti. L’intervento nel processo esecutivo effettuato successivamente all’istanza di conversione del pignoramento, ma anteriormente alla udienza fissata per provvedere su di essa, ovviamente non incide ex post sull’ammissibilità della domanda.