argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: espropriazione immobiliare - opposizione agli atti esecutivi - proroga termine versamento prezzo - aggiudicatario - decreto di trasferimento
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 dicembre 2019, n. 32136, nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare dove gli aggiudicatari avevano chiesto ed ottenuto la rimessione in termini per il versamento del prezzo ed il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento della proprietà del bene, ha affermato essere principio pacifico che l’opposizione agli atti esecutivi risulta essere quella che viene rivolta contro il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione regola e dirige la procedura esecutiva, mentre altrettanto pacifico consta essere che la nullità di un atto dell’esecuzione si trasmette agli atti successivi (c.d principio della nullità riflessa). Infine incontrastato è anche il principio secondo cui la nullità riflessa di qualsiasi atto dell’esecuzione forzata “non può essere fatta valere se non in sede di opposizione all’atto che ne è inficiato, ovvero, nel caso che tanto sia stato impossibile, in sede di opposizione all’atto immediatamente successivo” (si veda già in tal senso Cass. n.1141/1975). Questi tre principi determinano la regola in forza della quale in presenza di un atto esecutivo nullo, chi intenda avvalersene deve impugnarlo, a pena di decadenza, nel termine previsto dall’art. 617 cpc, mentre in caso contrario sarà vana l’impugnazione di eventuali atti susseguenti, che dal primo abbiano mutuato la nullità. Unica deroga: se la parte interessata abbia incolpevolmente ignorato l’esistenza dell’atto presupposto nullo, potrà impugnare tempestivamente il primo atto susseguente di cui abbia avuto notizia. Pertanto la Corte ha dichiarato, nel caso di specie, tardiva l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento invece che avverso al provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca dell’ordinanza di proroga del termine perentorio per il versamento del saldo prezzo.