Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, su richiesta dell’aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo, decorre dall’adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell’istanza per la sua revoca e non dall’emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell’atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell’atto presupposto, salvo che l’opponente abbia incolpevolmente ignorato l’esistenza di quest’ultimo.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 dicembre 2019, n. 32136, nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare dove gli aggiudicatari avevano chiesto ed ottenuto la rimessione in termini per il versamento del prezzo ed il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento della proprietà del bene, ha affermato essere principio pacifico che l’opposizione agli atti esecutivi risulta essere quella che viene rivolta contro il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione regola e dirige la procedura esecutiva, mentre altrettanto pacifico consta essere che la nullità di un atto dell’esecuzione si trasmette agli atti successivi (c.d principio della nullità riflessa). Infine incontrastato è anche il principio secondo cui la nullità riflessa di qualsiasi atto dell’esecuzione forzata “non può essere fatta valere se non in sede di opposizione all’atto che ne è inficiato, ovvero, nel caso che tanto sia stato impossibile, in sede di opposizione all’atto immediatamente successivo” (si veda già in tal senso Cass. n.1141/1975). Questi tre principi determinano la regola in forza della quale in presenza di un atto esecutivo nullo, chi intenda avvalersene deve impugnarlo, a pena di decadenza, nel termine previsto dall’art. 617 cpc, mentre in caso contrario sarà vana l’impugnazione di eventuali atti susseguenti, che dal primo abbiano mutuato la nullità. Unica deroga: se la parte interessata abbia incolpevolmente ignorato l’esistenza dell’atto presupposto nullo, potrà impugnare tempestivamente il primo atto susseguente di cui abbia avuto notizia. Pertanto la Corte ha dichiarato, nel caso di specie, tardiva l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento invece che avverso al provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca dell’ordinanza di proroga del termine perentorio per il versamento del saldo prezzo.