argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Suprema Corte, con Ordinanza interlocutoria del 10 febbraio 2020, n. 3096, preso atto di un contrasto nella giurisprudenza di merito e nella prassi dei Conservatori dei Registri Immobiliari, ha chiesto di rimettere alle Sezioni Unite la vexata quaestio dell’immediata efficacia o meno del decreto di trasferimento emesso in esito ad espropriazione immobiliare ai fini del suo utilizzo per l’immediata cancellazione delle ipoteche gravanti sul bene pignorato anche senza attendere la scadenza del termine per l’eventuale opposizione agli atti esecutivi avverso al decreto medesimo. Nell’ordinanza la Corte, pur dando atto che l’art. 2884 c.c. richiede la definitività del provvedimento che ordina la cancellazione suddetta, conferma tuttavia l’adesione al proprio consolidato orientamento secondo cui il procedimento di esecuzione forzata è organizzato in una successione di subprocedimenti, ciascuno dei quali viene concluso da un provvedimento la cui invalidità rileva solo in quanto impedisca al processo di raggiungere il risultato suo tipico ossia il soddisfacimento dei creditori. Dato atto della presenza nel codice di rito di numerose disposizioni che rimarcano il carattere di esecutività e definitività del decreto di trasferimento tant’è che il G.E. ha il potere di sospenderne l’efficacia immediata, la Corte precisa che il sopra citato art. 2884 c.c. consegue ad un procedimento contenzioso e non già ad un procedimento esecutivo.