argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte d’Appello di Firenze, con Sentenza del 28 gennaio 2020, ha affermato che per adempiere all’onere della prova la banca deve dimostrare sia che il banchiere non poteva percepire – in base al grado di diligenza tipico di un operatore professionale qualificato – la falsificazione dell’assegno, sia che banca stessa era provvista di misure idonee volte a evitare il fatto illecito costituito dalla falsificazione materiale del titolo.