argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 gennaio 2020, n. 1193, ha affermato che il mancato rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, t.u.b. comporta la nullità del contratto, in quanto tale limite rappresenta un elemento essenziale del contenuto del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività d’impresa.