argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la nota 23 gennaio 2020 n. 595, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore con periodicità annuale o infrannuale e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine quinquennale; la prescrizione ordinaria decennale assume invece un rilievo soltanto residuale nella materia lavoristica. La prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere e, al riguardo, gli orientamenti più recenti della giurisprudenza sono nel senso di ritenere necessaria, anche laddove il rapporto di lavoro sia assistito dalla tutela reale, una valutazione caso per caso in ordine alla sussistenza del timore del licenziamento, venendo in rilievo anche le concrete modalità di esecuzione del rapporto. Tale complessa valutazione è rimessa esclusivamente all’autorità giudiziaria.