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Con la Sentenza 28 gennaio 2020 n. 1891, la Corte di Cassazione ha confermato che la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nell’art. 18, quarto comma, Legge n. 300/1970 solo nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Ma al di fuori di tale caso, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali l’art. 18, quinto comma, prevede la tutela indennitaria c.d. forte, avendo la novella del 2012 introdotto una graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione espulsiva dettata da motivi disciplinari e facendo corrispondere a quelle di maggiore evidenza la sanzione della reintegrazione.