argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 dicembre 2018, n. 9528, depositata in data 4 aprile 2019, ha affermato che il divieto previsto dall’art. 56, comma 2, l.f. – e quindi la presunzione di frode ai danni della massa fallimentare in caso di compensazione di un debito con un credito non scaduto vantato verso il soggetto fallito – si applica anche in caso di credito scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, qualora quest’ultimo sia stato ceduto ad un terzo in bonis con atto fra vivi successivamente all’apertura della procedura o nell’anno anteriore. Lo scopo della norma è quello di evitare un vantaggio per il creditore cedente, il quale realizzerebbe una somma maggiore rispetto a quella ottenibile dai riparti fallimentari, e per il debitore – poi fallito – che compenserebbe l’intero credito – pagato a prezzo inferiore – con il proprio debito, con corrispondente pregiudizio per la massa. La Suprema Corte afferma che la norma deve estendersi anche ai crediti scaduti, in conformità alla previsione normativa di cui all’art. 155 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.