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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4693 del 4 febbraio 2020, ha precisato, in tema di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs 74/2000, che ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità è determinante il momento in cui le parti si sono accordate circa le modalità di esecuzione del pagamento, avvenuto, nel caso specifico, mediante compensazione. Nel caso di specie, il legale rappresentante di una società di capitali contestava la condanna per omessa dichiarazione sostenendo il mancato superamento della soglia di punibilità in quanto talune delle fatture emesse erano state pagate attraverso la compensazione con crediti pregressi. La Corte, richiamando l’orientamento secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, ha sancito che, dovendo la fattura essere emessa nel momento in cui viene liquidata la somma pattuita, anche mediante compensazione, occorre considerare anche tali elementi positivi di reddito e l’intervenuta esigibilità dell’IVA ai fini del superamento della soglia di punibilità.