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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6397 del 18 febbraio 2020, ha fornito un importante chiarimento in merito all’ipotesi delittuosa di autoriciclaggio. La pronuncia prende spunto dal caso di un imprenditore al quale era stata sequestrata una somma di denaro in quanto la società a lui riconducibile aveva ricevuto fatture per operazioni inesistenti. Tali fatture erano state pagate tramite bonifici e le rispettive somme erano state successivamente restituite all’imprenditore sottoforma di contanti. Quest’ultimo lamentava l’inapplicabilità della fattispecie delittuosa in parola, in quanto riconducibile esclusivamente a impiego di beni derivanti da illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, mentre, nel caso concreto, le somme gli erano state restituite in contanti e quindi non potevano che essere destinate ad uso personale. La Corte precisa tuttavia che la non punibilità ricorre soltanto quando l’utilizzo o il godimento dei beni ricevuti sia avvenuto direttamente e senza compiere nessuna operazione volta ad ostacolare concretamente l’identificazione della predetta provenienza delittuosa dei beni. In questo caso, ricorrono tutti i presupposti del delitto in esame poiché il provento della frode fiscale è stato trasferito con bonifici a un’impresa olandese simulando operazioni commerciali con causali fittizie.