argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzo, pronunciandosi in veste di giudice del rinvio, con la Sentenza n. 1024/2019, ha precisato che nell’affitto d’azienda spetta al conduttore la deduzione delle quote di ammortamento dal reddito d’impresa e la misura del beneficio fiscale è data dal costo originario dei beni che risulta dalla contabilità del concedente. Tuttavia, se la società contribuente non ha tenuto regolarmente i libri sociali (nello specifico, il libro dei cespiti ammortizzabili), né risulta dimostrato che siano state effettuate le annotazioni nel libro degli inventari, l’ammortamento delle quote del cespite è legittimo solo una volta dedotto il 50 per cento delle quote relative al periodo d’ammortamento già decorso.