<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - Dichiarazione fraudolenta integrata a mezzo di falsa attestazione di status di trasportatore e documenti di trasporto.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5711/2020, ha stabilito che integra la fattispecie di reato di cui all’art. 3 D.lgs 74/2000 “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” la condotta dell’amministratore di una s.r.l. che: a) tratti una serie di operazioni come non imponibili ai fini IVA in virtù di una falsa attestazione dello status di trasportatore abituale rivestito dai cessionari (così realizzando una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie); b) indichi nella dichiarazione IVA ed in particolare nel rigo VE22 (relativo alle operazioni commerciali non imponibili), un importo di gran lunga inferiore a quello effettivamente dovuto e nel rigo VE31 (operazioni non imponibili a seguito di operazioni di intento), annoti tutte le operazioni commerciali con le società che hanno rilasciato le false dichiarazioni di intento; c) predisponga, oltre alla fattura di vendita, un documento ufficiale di trasporto con clausola franco vettore in base alla quale il venditore mette a disposizione la merce presso un vettore concordato con il compratore, il quale si assume i rischi e i costi di trasporto, ma gestisca direttamente il trasporto e predisponga un secondo documento di trasporto che accompagni la merce.