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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4987 dell’11 settembre 2019, depositata il 25 febbraio 2020, ha precisato – in ordine all’operazione straordinaria di scissione parziale – che vige il principio della responsabilità solidale e senza limiti sui debiti, tra le società partecipanti. In particolare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’amministrazione finanziaria, ha confermato che, relativamente ai debiti tributari che si riferiscono a periodi d’imposta anteriori l’operazione straordinaria, vige la disciplina ex art. art. 173, comma 13, D.P.R. 917/86, per cui tutte le società rispondono solidalmente e illimitatamente di tali obbligazioni.