Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - Plafond utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi necessari per il completamento di un fabbricato

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1852 del 28 maggio 2019, depositata il 28 gennaio 2020, ha precisato – relativamente al plafond ai fini IVA, per gli esportatori abituali – che quest’ultimo è utilizzabile anche per fabbricati e aree fabbricabili acquisiti per effetto di autonome cessioni. Nel caso di specie, la società ha provveduto ad acquistare beni e servizi, relativamente a lavori necessari – in virtù di un contratto di appalto – per la costruzione di un opificio industriale.