argomento: News del mese - Diritto Tributario
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È ammissibile un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un trust liquidatorio nel quale una società, successivamente cancellata dal Registro delle Imprese, ha conferito un patrimonio nell’interesse dei creditori, in quanto si verifica una successione dei rapporti sul debito operativo legato all’attività d’impresa. È quanto emerge dalla sentenza n. 3128 del 10 febbraio 2020 della Corte di Cassazione, la quale ha confermato che “[…] deve ritenersi che il giudice di merito abbia, valutatane la causa concreta e tenendo conto che la cancellazione della società S. & S. S.r.L. dal registro delle imprese non era stata preceduta dalla liquidazione, essendo stata riservata la liquidazione alle attività del trustee piuttosto che essere realizzata secondo il procedimento classico delineato dal codice civile, che l’attività liquidatoria programmata attraverso la costituzione del trust potesse realizzarsi anche attraverso la continuità aziendale, visto che tra le attività consentite al trustee vi era quella, poi posta in essere, di cedere l’azienda e che, a quanto consta, tutto il patrimonio della S. & S. S.r.L. era stato oggetto dell’atto di conferimento. In tale contesto ha quindi ritenuto che fosse intervenuta tra settlor e trustee, nell’interesse dei creditori in attesa di liquidazione, una cessione dell’azienda.”.