<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

28/02/2020 - Fondo Patrimoniale. No all’ipoteca dell’Agenzia Entrate Riscossioni

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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L’Agenzia Entrate e Riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale se il debito del contribuente non è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. È quanto emerge dalla sentenza n. 5369 della Corte di cassazione depositata il 27 febbraio 2020. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia e ha affermato “La CTR ha correttamente applicato il principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo il quale grava in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass. 20998/2018). In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che la contribuente abbia provato che i beni facevano parte del fondo patrimoniale, tramite documenti; ed inoltre che abbia dimostrato non solo la circostanza della estraneità dei debiti alle esigenze della famiglia, ma anche che l’amministrazione finanziaria era in condizioni di rendersi conto di tale estraneità, poiché desumibile dal fatto stesso che si tratta di debiti derivanti dalla partecipazione quale mero socio di capitali ad una certa società (SOC. AN OLII), investimenti distinti dalla attività lavorativa, svolta nell’ambito di altra e diversa ditta che è invece quella da cui la famiglia trae sostentamento. Si tratta di un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, posto che il principio di cui all’art. 2697 c.c. è stato correttamente applicato e spetta al giudice di merito in via esclusiva (e salvo che si tratti di prova a valutazione legale) il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza (Cass. 16497/2019)”.