<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Le ultime novità normative del crowdfunding messe in atto nel 2018

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

Articoli Correlati: crowdfunding

Consob, nel 2018, ha approvato due importanti novità per l’equity crowdfunding in Italia: ha aumentato a 8 milioni l’importo massimo raccoglibile in una campagna e ha sancito che le PMI che si finanziano sui portali autorizzati non sono emittenti di titoli diffusi. In particolare, ha innalzato la soglia massima raccoglibile tramite campagne equity-based da 5 milioni di Euro sino a 8 milioni, a norma della Direttiva Prospetto. Infatti, come ricorda Consob nella propria Relazione Illustrativa del 20 novembre 2018, «l’art. 1, paragrafo 3, del Regolamento Prospetto prevede che lo stesso “non si applica a un’offerta pubblica di titoli per un corrispettivo totale nell’Unione inferiore a 1 000 000 EUR, calcolato su 12 mesi. Gli stati membri non estendono l’obbligo di redigere un prospetto ai sensi del presente regolamento alle offerte al pubblico di titoli di cui al primo comma del presente paragrafo. Tuttavia, in tali casi, gli Stati membri possono imporre a livello nazionale altri obblighi informativi, nella misura in cui detti requisiti non costituiscano un onere sproporzionato o inutile”». Inoltre, «l’art. 3, paragrafo 2, comma 1, lettera b) prevede che “uno Stato membro può decidere di esentare le offerte al pubblico di titoli dall’obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1, a condizione che: a) tali offerte non siano subordinate a una notifica di cui all’art. 25; e b) il corrispettivo totale di ciascuna offerta nell’Unione sia inferiore a un importo monetario calcolato su un periodo di 12 mesi che non superi 8 000 000 EUR”». Inoltre, la Consob, con Delibera del 10 ottobre 2018, n. 20621, ha definitivamente precisato che «le PMI che pubblicano offerte sui portali di equity crowdfunding autorizzati non sono qualificabili come “emittenti di titoli diffusi”, anche se raccolgono da oltre 500 investitori; ciò non fa scattare una serie di adempimenti onerosi, che altrimenti avrebbero scoraggiato il ricorso a questa forma di finanziamento».