argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con l’ordinanza n. 3415/2020 depositata il 12 febbraio, la Corte di Cassazione (Sez. 5 civ) si è espressa in ordine al trattamento delle rimanenze di magazzino ai fini IVA, nel caso di cessione d’azienda. Nel caso di specie veniva contestata alla Società cessionaria l’omessa contabilizzazione e autofattura dei “materiali/presidi sanitari e medicinali” esistenti nel magazzino. La Suprema Corte ribaltando i giudizi di primo e secondo grado ha chiarito che nel caso di specie, «i medicinali e gli altri sanitari» erano tutti «inventariati all’atto dell’affitto» il quale era unico «e non divisibile in “locazione” e “gestione d’azienda”» e non è quindi in discussione l’unicità dell’operazione (cui era allegato il verbale d’inventario). Ciò posto, gli Ermellini hanno affermato, in particolare, che l’organizzazione dei beni aziendali è il risultato che consegue all’esercizio dell’autonomia privata del soggetto che imprime il nesso di strumentalità ai singoli beni, destinandoli all’esercizio dell’impresa; rilievo che include necessariamente anche le giacenze o scorte di magazzino, che costituiscono - salvo diversa volontà negoziale, nella specie assente - beni al servizio dell’impresa parimenti assoggettati alla disciplina del codice civile in materia di trasferimento e di affitto del complesso aziendale, unitariamente considerato in relazione a tutte le sue componenti. Ne deriva “[…] che, avuto riguardo alla fattispecie in giudizio, la messa a disposizione del complesso delle merci (medicinali/presidi sanitari), rientra nella unitaria operazione di affitto d’azienda a favore della contribuente, esclusa l’assoggettabilità dei beni ad Iva e all’obbligo di auto fatturazione”.