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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 12 febbraio 2020 (p.u. del 16 ottobre 2019), n. 5513, ha, in primo luogo, ricordato che il regime fiscale denominato consolidato fiscale nazionale è quel particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti – rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi – per effetto del quale, a fronte di una moltitudine di soggetti passivi Ires legati tra loro da un rapporto di controllo, sorge un’unica obbligazione tributaria; in base a tale regime (la cui disciplina risulta applicabile anche all’imposta sul valore aggiunto), l’ente controllante è responsabile per i maggiori redditi di imposta, e per i relativi interessi, riferiti al reddito complessivo globale, e l’ente controllato risponde solidalmente con la controllante solamente per i maggiori debiti di imposta, o per interessi e sanzioni riferiti alla sua base imponibile. Ciò premesso, la Suprema Corte ha affermato che la società controllante – e quindi il suo rappresentante legale – risponde dell’omesso versamento Iva dovuta in base all’imponibile IVA di gruppo, quandanche questo derivi dal mancato versamento delle somme dovute alla capogruppo dalle controllate.