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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 febbraio 2019, n. 4723, ha affermato che incombe sul collegio sindacale, anche in presenza dell’organo di revisione contabile, l’attività generale di sorveglianza sull’amministrazione della società, anche sotto il profilo contabile. Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che «in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la prestazione del servizio di negoziazione, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo» i sindaci per aver omesso «il controllo del corretto operato della intermediatrice, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob» e l’obbligo di denuncia alla Banca d’Italia e alla Consob delle violazioni delle norme in tema di intermediazione mobiliare.